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Prot. n. 14848/II |
San Giovanni La Punta, 09/10/2025 |
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Agli studenti Alle famiglie Ai docenti Al personale ATA Al DSGA Al sito web del Liceo |
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;
Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Nelle more dell’emanazione delle circolari della D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Servizio del MIUR e dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, che richiamano il termine del 31 ottobre per le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nei consigli di istituto, da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata ordinanza;
Visto l’art. 6 del DPR n° 567 del 10 ottobre 1996, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 9/4/99 n. 156;
Vista La nota AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.0027356.08-10-2025_ Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica – a.s. 2025/2026;
Vista La nota AOOUSPCT.REGISTRO REGISTRO UFFICIALE 0027356.08-10-2025 -oggetto: Consulte Provinciali degli studenti – Elezioni dei rappresentanti degli studenti per gli Anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027;
Valutata l’opportunità di organizzare le consultazioni studentesche, di cui ai punti precedenti, in uno stesso giorno
DECRETA
Sono indette le elezioni per i seguenti Organi Collegiali:
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rinnovo dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Classe (n. 2 studenti/studentesse per classe);
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rinnovo dei/delle rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (n. 2 genitori per classe);
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rinnovo biennale dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Consulta Provinciale (n. 2 studenti/studentesse);
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rinnovo dei Consigli di Istituto scaduto per decorso triennio (n. 8 rappresentanti dei docenti, n. 4 rappresentanti dei genitori, n. 4 rappresentanti degli studenti/studentesse, n. 2 rappresentanti del personale ATA).
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
NEI CONSIGLI DI CLASSE
– Lunedì 27 ottobre p.v.
Le votazioni per il rinnovo della componente studenti in seno ai Consigli di Classe, si effettueranno durante le ore di lezione di lunedì 27 ottobre prossimo.
In particolare l’assemblea di classe e le successive operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 10:45 alle ore 12:45.
Nella seconda parte dell’assemblea si procederà alla costituzione del seggio composto da un presidente e due scrutatori e, quindi, con le votazioni per la designazione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe. Ciascun seggio elettorale di ciascuna classe provvederà alle operazioni di scrutinio, di redazione del verbale ed alla proclamazione degli eletti in seno ai Consigli di classe. I verbali, unitamente alle schede, saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola.
Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe:
– tutti gli alunni hanno diritto di voto.
– non è possibile il voto per delega.
– tutti sono eleggibili
– non sono necessarie candidature.
– vengono eletti 2 rappresentanti per classe.
– si esprime una sola preferenza.
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI AI CONSIGLI DI CLASSE
Nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. Alle ore 15:30 il docente coordinatore avvierà l’assemblea, coadiuvato dai colleghi del consiglio di classe, o da altro docente individuato dal Dirigente Scolastico. I docenti presenti alla seduta esporranno la programmazione didattico–educativa, discuteranno dei problemi della classe emersi durante la prima fase dell’anno scolastico, illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e le modalità di espressione del voto.
Alle ore 16:30 inizieranno le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 18:30.
La proclamazione degli eletti in seno ai consigli di classe sarà curata dalla Commissione Elettorale.
Si precisa che le elezioni dei rappresentanti dei genitori, così come degli alunni, nei consigli di classe, hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NELLA CONSULTA PROVINCIALE
Le votazioni per la elezione nella Consulta Provinciale si svolgeranno lunedì 27 ottobre prossimo, in concomitanza con le elezioni della componente studentesca nei consigli di classe, attraverso l’attivazione di seggi itineranti secondo indicazioni che saranno comunicate.
Lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti in seno alla Consulta Provinciale saranno curati della Commissione Elettorale.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
(Formazione delle liste)
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (alunni, genitori e ATA) e per ciascun organo collegiale (Consiglio di istituto, Consulta Provinciale)
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza ne può presentarne alcuna.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal preside o dal docente a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
(Presentazione delle liste dei candidati)
Ciascuna lista può essere presentata:
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da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
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da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
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da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari all’Ufficio protocollo dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la commissione elettorale di istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.
La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste a norma dell’art. 34 della O.M. 215/91.
(Presentazione dei candidati e dei programmi)
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR per le rispettive categorie da rappresentare.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedenti a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati alla dirigente entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
(Predisposizione delle schede – consultazione in presenza)
Le schede per l’espressione del voto debbono essere costituite da fogli di grandezza in ogni seggio, con riportato, su ambedue le facce dei fogli le diciture: “Elezioni del consiglio di istituto” oppure “Elezioni della Consulta Provinciale”
I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”, “ATA”.
Tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore o di un membro della Commissione elettorale.
Si ricorda che, con l’eccezione delle elezioni per i rappresentanti nei consigli di classe, non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I seggi elettorali non saranno costituiti.
(Operazioni di voto e di scrutinio in presenza)
Riguardo alle elezioni al Consiglio di Istituto si ricorda
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che i rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio di Istituto sono 4;
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che ogni studente può esprimere al massimo due preferenze (appartenenti alla stessa lista);
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che i rappresentanti dei genitori da eleggere nel Consiglio di Istituto sono 4;
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che ogni genitore può esprimere al massimo due preferenze (appartenenti alla stessa lista);
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che i rappresentanti dei docenti da eleggere nel Consiglio di Istituto sono 8;
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che ogni docente può esprimere al massimo quattro preferenze (appartenenti alla stessa lista);
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che i rappresentanti del personale ATA da eleggere nel Consiglio di Istituto sono 2;
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che ciascun lavoratore appartenente alla categoria del personale ATA può esprimere al massimo due preferenze (appartenenti alla stessa lista);
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che non è previsto il voto disgiunto (votare per una lista e, contemporaneamente, esprimere una preferenza per un candidato di un’altra lista).
Riguardo alle elezioni per la Consulta si ricorda che
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sarà eletto n.1 candidato;
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ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.
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non è previsto il voto disgiunto (votare per una lista e, contemporaneamente, esprimere una preferenza per un candidato di un’altra lista).
Il conteggio dei voti e la proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto, alla Consulta Provinciale saranno curati della Commissione Elettorale che provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
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numero degli elettori e quello dei votanti;
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il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
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il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
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Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.
ELEZIONE RAPPRESENTANTI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Con successivo, apposito decreto saranno indette le elezioni per il rinnovo del
del Consiglio di Istituto per il triennio 2025/2028
Ai sensi della normativa vigente “Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre 2025.”
Le modalità organizzative e lo svolgimento delle tornate elettorali di cui al presente decreto potranno subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate.
Si sottolinea, infine, che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. Tutte le componenti sono invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune obiettivo.
La presente vale come comunicazione alle Famiglie che ne prendono atto attraverso la pubblicazione sul sito della scuola.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
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(Dott.ssa Carmela Maccarrone) |
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 |
da Didattica