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San Giovanni La Punta, 23/12/2025 |
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Al Personale DOCENTE T. D. con nomina fino al 30/06/2026 p. c. Al DSGA AGLI ATTI |
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Il Dirigente scolastico
Vista la normativa vigente
VISTO l’ Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
VISTO L’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21;
VISTO il calendario scolastico 2025/2026 della Regione Siciliana di cui al D.A. / Ist n. 718 del 26/03/2025;
VISTI gli adattamenti al calendario scolastico 2025/2026 deliberati dal Consiglio di Istituto;
VISTO il Piano annuale delle attività 2025/2026
informa
il personale docente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno che la fruizione delle ferie è disciplinata dai seguenti riferimenti normativi:
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Art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021
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Legge 228/2012 (art. 1, comma 54)
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D.L. 95/2012 (art. 5, comma 8).
Tali disposizioni stabiliscono che le ferie per il personale docente con contratto a tempo determinato devono essere fruite esclusivamente nei periodi di sospensione delle lezioni.
Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e rappresentano un diritto riconosciuto ai dipendenti pubblici. La normativa vigente prevede l’obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di compenso economico sostitutivo in caso di mancato godimento delle stesse.
A tal riguardo, si ricorda che:
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Le ferie non possono essere fruite durante i periodi di attività didattica;
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Le ferie devono essere fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni;
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Non è consentito ricevere indennità economiche in sostituzione delle ferie non godute.
Le ferie maturate verranno conteggiate nei periodi di sospensione delle lezioni inclusi nel periodo di validità del contratto, inclusi i giorni successivi al termine delle lezioni (a partire da giugno), purché non vi siano impegni di servizio quali scrutini, esami di Stato o assemblee di fine anno.
Il calcolo finale delle ferie spettanti terrà conto di:
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Giorni di ferie maturati nel periodo contrattuale;
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Giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico;
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Giorni di ferie effettivamente fruiti;
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Giorni di sospensione delle lezioni impegnati per servizio (scrutini, esami, assemblee).
La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche.
Il personale può rivolgersi all’Ufficio del Personale in segreteria per verificare il calcolo delle ferie maturate.
Il personale docente con contratto a tempo determinato è invitato a presentare istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni utilizzando l’applicativo Argo.
La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 maggio dell’anno in cui scade il contratto.
Condizione di presentazione: La richiesta dovrà essere inoltrata solo nel caso in cui i giorni di ferie maturati siano superiori ai giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.
Nel caso in cui il docente non presenti istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, sarà collocato automaticamente in ferie nei giorni di sospensione disponibili, in conformità alle disposizioni contrattuali e di legge vigenti.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente Scolastico
INVITA
i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2026 a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività. Si avvisano i docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva. Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2026).
Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate. La richiesta di ferie va fatta direttamente sul portale Argo personale predisponendo in aggiunta anche il modulo in allegato, che sarà inoltrato congiuntamente alla richiesta.
Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
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(Dott.ssa Carmela Maccarrone) |
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 |
timbro_Ferie-doc_30_giugno_Circ197
il file della circolare comprende il modello di richiesta.
da Didattica